di Enrico Chiarini 03/01/2024
L’Ente proprietario della strada si presume responsabile, ai sensi Codice civile, dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l’evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile.
L’insicurezza delle strade si misura attraverso diversi parametri, fra cui:
- l’incidentalità, con o senza infortunati;
- il rischio percepito e il disagio provato negli spostamenti, specialmente a piedi e in bicicletta;
- il rilievo di infrazioni al Codice della strada, specialmente l’eccesso di velocità e la mancanza di precedenza.
Ogni qual volta sia evidente lo stato di insicurezza delle strade, l’Ente proprietario, per la tutela della sicurezza pubblica è obbligato a intervenire, in modo da conseguire gli effetti che gli sono propri in relazione al bene oggetto di tutela. Pena, la sua possibile responsabilità per omissione.
“Il delitto di omissione di atti d’ufficio è un reato di pericolo la cui previsione sanziona il rifiuto non già di un atto urgente, bensì di un atto dovuto che deve essere compiuto senza ritardo, ossia con tempestività, in modo da conseguire gli effetti che gli sono propri in relazione al bene oggetto di tutela.”
Non servono necessariamente grandi investimenti per iniziare a migliorare la sicurezza sulle strade.
Si può cominciare intervenendo sulle regole di circolazione e della sosta, ma anche riorganizzando gli spazi stradali con idonea segnaletica e arredo.
Successivamente, si potranno investire delle risorse più cospicue per la riqualificazione infrastrutturale, a meno che non siano disponibili fin da subito.
Pertanto, non si tratta di un tema squisitamente economico, quanto di indirizzo politico.
Fare nulla non è un’opzione!